| Statuto |
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ART.1: DENOMINAZIONE
E’ costituita l’Associazione di volontariato denominata “I RAGAZZI DEL SOLE” di seguito detta anche “Associazione”, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, dalla Legge Regionale 40/93 e 1/95, e dalle norme generali del nostro ordinamento giuridico.
Opera nell’ambito della Regione Veneto. ART. 2 : SEDE L’Associazione denominata I RAGAZZI DEL SOLE ha sede in Fontaniva (PD) in Via Roma n. 89/5.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. ART 3: FINALITA’ L’Associazione è un’istituzione apartitica e aconfessionale, non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale secondo le seguenti finalità:
ART. 4: COLLABORAZIONI e ADESIONI L'Associazione potrà inoltre partecipare o dare la propria collaborazione, a livello locale o provinciale, ad altri Enti al fine di promuovere e sviluppare iniziative che siano conformi alle finalità sopra precisate.
L'Associazione può aderire, a livello locale o provinciale, ad Organizzazioni, Associazioni, Enti e partecipare ai relativi Organismi direttivi, al fine di consolidare e sviluppare il movimento associativo e quello del volontariato. ART. 5: ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE Gli Organi dell'Associazione sono:
a) L’Assemblea degli associati; b) Il Consiglio Direttivo; c) Il Presidente; d) Il Revisore dei Conti; e) Il Collegio dei Probiviri. La funzione delle cariche associative è gratuita. ART. 6: GLI ASSOCIATI Possano far parte dell'Associazione:
ART. 7: ADESIONE La domanda di adesione va presentata al Consiglio Direttivo.
L’ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’assemblea nella prima adunanza utile. Gli aderenti sono tenuti a versare all'Associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, la quota di iscrizione annua nella misura e con le modalità che verranno di anno in anno stabilite dall’Assemblea degli associati. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato fatto salvo il diritto di recesso degli associati. ART. 8: DOVERI Gli associati sono obbligati:
a) al versamento del contributo associativo entro il 31 marzo di ogni anno; b) all'osservanza del presente Statuto; c) all’osservanza dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali; d) al perseguimento degli scopi sociali nei modi stabiliti dall’assemblea degli associati e dal Consiglio Direttivo; e) a svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito; f) ad un comportamento animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede e rigore morale. ART. 9: DIRITTI Gli associati hanno il diritto di:
ART. 10: RECESSO ed ESCLUSIONE La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o decesso dell’interessato.
Il socio in ogni momento potrà recedere dall’Associazione, presentando apposita lettera al Presidente, che né darà comunicazione al Consiglio Direttivo. La esclusione del socio Il Consiglio direttivo può escludere il socio che:
c) Controversie - ricorsi I soci che intendono reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio direttivo, dovranno produrre istanza scritta al Collegio dei Probiviri rimettendola al suo Presidente, a mezzo raccomandata, entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi, pena la decadenza. Le controversie che insorgessero tra gli associati e l'Associazione in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio direttivo su tali materie, saranno demandate a decisione arbitrale del Collegio dei Probiviri, regolato dall'art.17 del presente Statuto. d) L'associato non ha diritto al rimborso dei contributi, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. ART. 11: ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI a) Convocazione
L'Assemblea degli associati è convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, nonché ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno 1/10 degli aderenti, in questo caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione. b) Presiede l’Assemblea L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal vicepresidente o da un loro incaricato nominato dal Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo. c) Composizione e partecipazione L'Assemblea è composta da tutti gli associati in regola con il versamento del contributo associativo annuo. La partecipazione all'Assemblea NON è delegabile nemmeno ad altro socio. d) Compiti Assemblea ordinaria Spetta all'Assemblea ordinaria:
Spetta a questa Assemblea:
La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere effettuata 15 giorni prima della scadenza dell'adunanza, mediante avviso contenente le materie da trattare. Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, l'ora e la data, nonché l'eventuale seconda convocazione. f) Validità e deliberazioni dell’Assemblea L'Assemblea ordinaria
g) Verbali Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte e riportate in un apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Ogni aderente all'Associazione ha diritto di consultare il verbale. h) Votazioni ed elezioni I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. ART. 12 : IL CONSIGLIO DIRETTIVO a) Composizione
Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 membri ad un massimo di 15 ed è eletto dall'Assemblea degli associati fra gli associati stessi. b) Durata Il Consiglio rimane in carico per 3 anni ed i membri sono rieleggibili per un numero massimo di due mandati. I membri del Consiglio direttivo possono essere revocati dall’Assemblea degli associati a maggioranza degli aderenti. Tutte le cariche sono gratuite. c) Nomine Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può nominare un Segretario, preferibilmente tra i membri del Consiglio direttivo. d) Convocazione Il Consiglio è convocato dal Presidente, o in sua vece dal vice presidente, con preavviso di almeno 5 giorni, ogni qualvolta lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/3 dei singoli membri; in questo caso la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. e) Riunioni e deliberazioni Le riunioni del Consiglio sono valide quando sia presente la metà più uno dei suoi membri e le decisioni sono validamente deliberate, a maggioranza dei presenti. f) Compiti Il Consiglio direttivo provvede a gestire l'attività sociale, secondo le direttive indicate dall'Assemblea degli associati. E' investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, sino all'importo massimo deliberato dall’Assemblea e indicato nel Regolamento esplicativo dello Statuto e per lo svolgimento dell'attività stessa, essendogli deferito tutto ciò che dal presente Statuto non è riservato in modo esclusivo alla Assemblea. Il Consiglio direttivo può proporre all'Assemblea degli associati, per un miglior funzionamento dell’Organizzazione, dei Regolamenti interni. ART. 13: IL PRESIDENTE e il VICEPRESIDENTE a) Elezioni
Il Presidente e il vicepresidente dell'Associazione sono eletti con votazioni distinte dall’Assemblea degli associati tra i membri del Consiglio Direttivo. Almeno un mese prima della scadenza, il Presidente convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo Consiglio direttivo e quindi del Presidente e vicepresidente b) Rappresentanza Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione a tutti gli effetti e in ogni sede. c) Compiti Il Presidente stipula le convenzioni, i contratti e compie tutti gli atti relativi a nome e per conto dell'Associazione. Il Presidente presiede l'Assemblea degli associati, le riunioni del Consiglio direttivo e ne cura l’ordinato svolgimento dei lavori. Sottoscrive il verbale dell'Assemblea degli associati e delle riunioni del Consiglio direttivo e lo custodisce presso la sede dell'Organizzazione, dove può essere consultato da tutti gli associati. d) Vicepresidente Per impossibilità, assenza o vacanza del Presidente, tutti i compiti vengono assunti dal vicepresidente. e) Deleghe Sia il Presidente che il Vicepresidente possono delegare, anche a voce, i loro compiti ad altra persona del Consiglio Direttivo. ART. 14: IL REVISORE dei CONTI L'Assemblea elegge ogni tre anni il Revisore Unico dei Conti.
Compiti Il Revisore dei Conti cura il controllo della gestione amministrativa sotto il profilo contabile e giuridico, verifica il bilancio consuntivo e ne riferisce all'Assemblea. La carica di competenza del Revisore dei Conti è gratuita. ART. 15: SEGRETARIO Ove si ritenga necessario per il migliore andamento e funzionalità dell’Associazione, il Consiglio direttivo potrà nominare, su proposta del Presidente, un Segretario.
Compiti del Segretario, o persona da lui delegata sono:
La funzione di Segretario è gratuita. ART. 16: IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI a) Composizione
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri scelti tra persone estranee all'Associazione e nominati dall'Assemblea degli associati, su proposta del Consiglio direttivo. b) Durata I membri del Collegio dei Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. ART. 17: RISORSE ECONOMICHE 1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
ART. 18: I BENI I beni dell'Associazione sono beni immobili, i beni registrati mobili e i beni mobili.
I beni immobili ed i beni registrati mobili sono acquisiti dall’Associazione e ad essa intestati. I beni mobili di proprietà degli aderenti o di terzi possono essere dati in comodato all'Associazione stessa, oppure da questa acquistati ed intestati. Tutti i beni collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti. ART. 19: I CONTRIBUTI I contributi possono essere ordinari e/o straordinari.
I contributi ordinari sono costituiti dal versamento del contributo associativo annuale, stabilita dall'Assemblea degli associati. I contributi straordinari possono essere elargiti dai soci o da persone fisiche e giuridiche esterni all’Associazione. ART. 20: EROGAZIONI e DONAZIONI Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie.
I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dall’Assemblea, che delibera sulla utilizzazione, sempre in armonia con le finalità statutarie. Il Presidente attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo e compie i relativi atti giuridici. ART. 21: RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI Ai sensi dell’art. 20 del DPR 29/9/73 n° 600, nel caso di raccolte pubbliche di fondi per celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sarà redatto un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi della Legge, corredato da una relazione illustrativa, dal quale risulteranno le entrate e le spese relative ad ogni evento suddetto.
ART. 22: I RIMBORSI L'Assemblea delibera sulla utilizzazione di rimborsi derivanti dalle convenzioni, in armonia con le finalità statutarie.
Il Presidente dà attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea e ne compie i conseguenti atti. Le spese sostenute e documentate dagli associati per l'attività prestata dagli stessi, saranno rimborsate entro le limitazioni previste dalla legge. ART. 23: I PROVENTI I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce di bilancio. L’assemblea delibera sulla loro utilizzazione sempre in armonia con le finalità statutarie e con i principi della legge 266/91.
Il Presidente dà attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea. ART. 24: LE CONVENZIONI Le convenzioni tra l'Associazione ed altri Enti o soggetti pubblici o privati, sono deliberate dal Consiglio Direttivo.
Le convenzioni sono stipulate dal Presidente dell'Associazione. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione. ART. 25: COPERTURA ASSICURATIVA
ART. 26: ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO Gli esercizi sociali vanno dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio direttivo deve presentare per l'approvazione, all'Assemblea, il bilancio consuntivo, dopo averlo sottoposto al controllo del Revisore dei Conti. Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative all’anno trascorso e deve essere depositato presso la sede dell'Associazione dieci giorni prima della convocazione dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti nell’esercizio. ART. 27: AVANZI DI GESTIONE L’Associazione ha il divieto di distribuire avanzi e utili di gestione anche in modo indiretto, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Gli utili o gli avanzi di gestione vengono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. ART. 28: SCIOGLIMENTO o CESSAZIONE Lo scioglimento è deliberato dall’assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) degli associati.
In caso di scioglimento o cessazione dell’organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale. ART. 29: NORMA DI RINVIO Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni del Codice Civile e quelle previste dalla legge vigente in materia di volontariato (L. 266/91) e di Enti non commerciali.
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